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lunedì 17 gennaio 2011

PROVVEDIMENTI DI PROROGA EMANATI A SEGUITO DEI RECENTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ( qualche dubbio sulla copertura finanziaria)

Il Patto di stabilità (ex legge finanziaria) del 2011 e il decreto milleproroghe, intervengono sulle diverse materie di sostegno al reddito, mercato del lavoro, lavoro accessorio ecc., con provvedimenti e scadenze diverse da quelle originarie e che vengono qui sinteticamente riassunte:

• Ammortizzatori sociali in deroga (comma 30 art.1) : possono essere prorogati a tutto il 2011, per periodi non superiori a 12 mesi, anche senza soluzioni di continuità e sulla base di specifici accordi (per la Lombardia gli incontri sono già programmati lungo tutto il gennaio 2011), i provvedimenti di sostegno al reddito per quanto non ammissibile dalla legislazione ordinaria. Come nel 2010, in caso di seconda proroga, il trattamento si riduce del 10%, la riduzione è al 30% nella terza proroga e al 40% per le successive. La stessa norma dispone altresì, modificando in parte la disciplina precedente, che il sostegno al reddito, caso di proroghe successive alla seconda, sia subordinato alla frequenza di programmi di reimpiego e di riqualificazione professionale. (comma 31 art 1) Vengono disposti criteri di accesso ai trattamenti in deroga, ribadendo l’anzianità aziendale di 90 giorni, necessaria per accedere alla Cassa Integrazione e 12 mesi di anzianità aziendale di cui 6 di effettivo lavoro per la mobilità in deroga. Concorrono al raggiungimento dei requisiti aziendali, eventuali collaborazioni, accreditate presso la gestione separata INPS, perché in regime di monocommittenza e con reddito superiore a 5000 euro. E’ prorogata al tutto il 2011 la possibilità di ricorrere all’anticipo delle integrazioni al reddito, da parte dell’INPS , anche in carenza del decreto di concessione, purché, previsti dagli accordi.
• Estensione dei titolari con diritto alla CIGS (comma 32) : E’ prorogata a tutto il 2011 la possibilità di accedere alla CIGS da parte dei dipendenti di aziende del commercio, del turismo e della logistica inferiori ai 200 dipendenti, purché superiori ai 50 e delle imprese di pulizia superiori ai 15 dipendenti.
Contratti di solidarietà. (comma 33 art. 1). E’ prorogata a tutto il 2011 la possibilità di integrare il reddito perso a causa della riduzione d’orario, concordato a seguito del contratto di solidarietà, nella misura dell’80% , (anziché il 60% previsto dalla normativa ordinaria). Colgo l’occasione per ricordare che questa integrazione non è soggetta al tetto previsto invece per le altre forme di sostegno.
• Formazione in azienda che ricorre alla cassa integrazione guadagni, (comma 33 art. 1) E’ prorogata a tutto il 2011 la possibilità di impegnare i lavoratori in percorsi di formazione presso l’azienda durante il periodo di cassa integrazione. In questo caso, previo accordo sindacale stipulato presso il Ministero del Lavoro, il datore di lavoro è tenuto a integrare ai lavoratori interessati la differenza tra l’indennità di cassa e l’intera retribuzione.
• Computo dei periodi di CoCoCo /Pro per il perfezionamento del requisito contributivo per accedere al trattamento di disoccupazione. (comma 33, art. 1). E’ prorogata a tutto il 2011, la possibilità di perfezionare il requisito contributivo necessario ad accedere al trattamento di disoccupazione, anche computando eventuali periodi di CoCoCo/Pro, fino al massimo di 13 settimane
• Contribuzione figurativa in caso di accettazione di offerta di lavoro inferiore al precedente inquadramento (comma 33 art. 1). Ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, non connessi a sospensione, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro inquadrata ad un livello di almeno il 20% in meno rispetto a quello di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa fino al raggiungimento del diritto a pensionamento e comunque non oltre il 31.12. 2011.
• Agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari di sostegno al reddito (commi 30 e 33 art. 1) Per tutto il 2011, spetta, ai datori di lavoro che assumono titolari di ammortizzatori in deroga, l’indennità residua, già deliberata e non ancora riscossa. Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età, spettano gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione ordinaria. Nel caso in cui i lavoratori assunti abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, tali sgravi spettano, in deroga alla legislazione ordinaria, fino alla maturazione del diritto a pensione e comunque non oltre il 31.12.2011.
• Lavoro accessorio –voucher- ( D.L. 225 del 29 dicembre 2010) è prorogata fino al 31 marzo 2011 la possibilità, per i percettori di provvedimenti di sostegno al reddito, di svolgere lavoro accessorio in tutti i settori di attività fino al limite massimo annuo di 3000 euro.

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